Written by Approfondimenti

Trasparenza bancaria e Secondary Market Directive – SMD: verso una comunicazione più chiara e responsabile

La Banca d’Italia con provvedimento dell’11 febbraio 2025, recependo la Direttiva (UE) 2021/2167 (Secondary Market Directive – SMD) sugli acquirenti e sui gestori di crediti deteriorati, ha modificato le Disposizioni di Trasparenza Bancaria; le integrazioni apportate, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2025, Supplemento Ordinario n. 6, sono entrate in vigore a partire dal 26 marzo 2025.

Le modifiche alle Disposizioni danno attuazione alle previsioni (D.lgs. n. 116/2024) introdotte per recepire la direttiva SMD nel nuovo Capo II, Titolo V, e nel Titolo VI del TUB; con l’occasione, vengono aggiornati alcuni riferimenti normativi ormai superati e rimosse talune previsioni non più applicabili.

Concentrando il nostro focus sul profilo della trasparenza, qui di seguito una carrellata delle principali novità introdotte.

Con riferimento alla disciplina delle “Comunicazioni alla clientela” (Sezione IV delle Disposizioni di Trasparenza), sono state specificate le informazioni minime che devono essere contenute nel documento precontrattuale, con particolare attenzione ai costi e ai rischi associati ai servizi offerti. La normativa precedente non dettagliava in modo esaustivo tali contenuti.​

Quanto alla disciplina sul “Credito immobiliare ai consumatori” (Sezione VI-bis delle Disposizioni di Trasparenza), invece, il paragrafo 7 (rubricato “Comunicazioni alla clientela”) ha subito integrazioni di rilievo, laddove è stato previsto che in caso di modifiche delle condizioni contrattuali, anche quando esse costituiscono adeguamento a disposizioni normative o richiedono il consenso del consumatore, il finanziatore effettua una comunicazione con la quale illustra chiaramente il contenuto della modifica, i tempi previsti per la sua applicazione, le procedure di reclamo disponibili per il consumatore e i relativi termini. Talea comunicazione menziona altresì la facoltà di inviare un esposto alla Banca d’Italia e i relativi recapiti, è effettuata su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima che la modifica delle condizioni contrattuali abbia effetto.

Qualora si tratti di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, ove consentite ai sensi dell’articolo 118 del T.U., la relativa comunicazione al cliente, da effettuarsi con preavviso minimo di due mesi, è integrata con l’indicazione delle procedure di reclamo disponibili per il consumatore, i relativi termini, nonché la facoltà di inviare un esposto alla Banca d’Italia e i relativi recapiti.

Di rilievo le modifiche apportate alla disciplina relativa al “Credito ai consumatori” (Sezione VII delle Disposizioni di Trasparenza), in particolare al paragrafo 6 (rubricato “Comunicazioni alla clientela”). Confermate le novità già descritte per la precedente Sezione VI-bis, in aggiunta il Legislatore prevede che se la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ha ad oggetto il tasso di interesse, la relativa comunicazione al consumatore indica altresì le eventuali conseguenze della modifica sull’importo e sulla periodicità delle rate.

Per le modifiche del tasso di interesse connesse a variazioni di tassi di riferimento, il contratto può prevedere che – se il nuovo tasso di riferimento è reso pubblico con mezzi appropriati ed è disponibile presso le dipendenze del finanziatore – le informazioni sulle modifiche del tasso di interesse siano fornite periodicamente in forma scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente accettato.

A specifica tutela dei consumatori in difficoltà, inoltre, tutte le comunicazioni (comunque in forma elettronica o cartacea) devono essere rivolte con linguaggio chiaro e comprensibile, osservanti del principio di riservatezza, proporzionate agli obblighi di informazione e non eccessive.

Si segnala l’introduzione di una specifica sezione, la n. VII-ter, disciplinante l’acquisto e la gestione dei crediti in sofferenza. Per quel che concerne il focus odierno, tale sezione è stata “pensata” a tutela del debitore ceduto, avente diritto a comunicazioni “corrette, chiare e non ingannevoli” e con il contenuto minimo individuato dal suo paragrafo 4.

Le modifiche introdotte all’interno della Sezione XI, infine, presiedono ad una maggiore attenzione alle condizioni di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza dei comportamenti, rafforzando così il principio di correttezza, trasparenza e diligenza che deve guidare l’intermediario in ogni fase del rapporto con il cliente.

 

Massimo Errante

Subject Matter Expert

Close