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E-CO X Milano Finanza: Vita e danni con l’Arbitro

Il Nuovo Arbitro Assicurativo segna un importante passo avanti nella tutela dei clienti nel settore assicurativo. Il nostro contributo, firmato da Natalia Banchelli, è stato pubblicato su Milano Finanza e approfondisce il Decreto n. 215/2024, che istituisce questo nuovo strumento per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Vita e danni con l’Arbitro

Il decreto 2025 del Mimit prevede una nuova gestione delle controversie in campo assicurativo. Le condizioni adottate a tutela dei clienti consumatori.

(a cura di Natalia Banchelli)

In data 9 gennaio 2025, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 215/2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), attuativo dell’art.187.1 del Codice delle Assicurazioni Private e contenente il Regolamento per la risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative a prestazioni e servizi assicurativi.

Il Regolamento istituisce presso l’IVASS l’Arbitro Assicurativo, organismo volto a fornire un meccanismo rapido, economico e imparziale per la risoluzione delle dispute, ponendosi come strumento complementare alla mediazione tradizionale.

Ispirato a strumenti già collaudati come l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), il nuovo sistema punta a ridurre il contenzioso giudiziario, semplificando la gestione delle dispute e garantendo una maggiore tutela per i consumatori.

Quali controversie può gestire l’Arbitro Assicurativo?

L’Arbitro Assicurativo è competente per le controversie che derivano da contratti assicurativi, sia del ramo Vita che del ramo Danni. Sarà possibile presentare un ricorso per ottenere il riconoscimento di un risarcimento, far valere un diritto o contestare il mancato rispetto delle norme di comportamento da parte della compagnia. Non tutte le dispute, però, rientrano nella sua competenza; restano esclusi, ad esempio, i sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Per le richieste di risarcimento, sono previsti limiti massimi di importo variabili:

  • Polizze Vita:
    • 300.000 € per le polizze di ramo in caso morte;
    • 150.000 € per altre tipologie contrattuali vita.
  • Polizze Danni:
    • 2.500 € per il terzo danneggiato che ha avviato un’azione diretta nei confronti dell’impresa;
    • 25.000 € per altri rami danni.

Come presentare un ricorso?

Per rivolgersi all’Arbitro Assicurativo, è necessario aver già presentato un reclamo alla compagnia assicurativa o all’intermediario ai sensi del Regolamento IVASS 24/2008. Se il reclamo non ottiene risposta entro i termini previsti o la risposta è insoddisfacente, è possibile avviare la procedura arbitrale.

Le condizioni per presentare ricorso sono:

  • Deve essere presentato entro 12 mesi dalla risposta al reclamo o dalla scadenza dei termini di risposta;
  • Non deve riguardare fatti accaduti oltre tre anni prima della presentazione del reclamo;
  • Può essere presentato direttamente dall’interessato, da un procuratore o da un’associazione di consumatori.

La procedura è interamente telematica e non richiede perizie tecniche o testimonianze orali. Le decisioni dell’Arbitro vengono emesse entro 90 giorni (prorogabili in casi complessi).

Chi aderisce/ricorre all’Arbitro Assicurativo?

Aderiscono all’Arbitro le imprese autorizzate o abilitate a operare in Italia, e gli intermediari iscritti al RUI e gli intermediari in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; vi potranno ricorrere consumatori, imprese e pubbliche Amministrazioni, nonché i terzi danneggiati con azione diretta nei confronti dell’impresa assicurativa.

Le decisioni dell’Arbitro sono vincolanti?

Le decisioni dell’Arbitro Assicurativo non sono vincolanti per la compagnia assicurativa o l’intermediario, che può quindi decidere di non ottemperare. Tuttavia, l’eventuale mancato rispetto della decisione comporta importanti conseguenze reputazionali:

  • L’inadempienza viene pubblicata sul sito dell’Arbitro per 5 anni;
  • Per 6 mesi, l’impresa o l’intermediario inadempiente deve pubblicare l’informazione sulla home page del proprio sito web.

Questo meccanismo di “name and shame” spinge gli intermediari ad aderire volontariamente alle decisioni dell’Arbitro per evitare danni reputazionali.

Quando sarà operativo?

Secondo il Decreto n. 215/2024, IVASS dovrà adottare le disposizioni tecniche e attuative entro il 9 maggio 2025. L’Arbitro Assicurativo diventerà operativo entro il 9 ottobre 2025, con un provvedimento IVASS che ne dichiarerà ufficialmente l’entrata in funzione.

Un nuovo strumento per una maggiore tutela degli assicurati

L’istituzione dell’Arbitro Assicurativo rappresenta un importante passo avanti per la tutela degli assicurati e la trasparenza nel settore assicurativo.

Per i consulenti finanziari e assicurativi, questa novità impone:

  • una maggiore attenzione nella gestione dei reclami;
  • conoscenza e consapevolezza del nuovo strumento messo a disposizione della clientela;
  • un ruolo attivo nell’educazione finanziaria degli assicurati, informandoli sulle possibilità offerte dal nuovo strumento.

In un mercato sempre più complesso, la possibilità di accedere a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie veloce, economico e specializzato rappresenta un vantaggio significativo per tutti i soggetti coinvolti.

Per i consumatori e i consulenti assicurativi, l’Arbitro Assicurativo diventerà presto una risorsa fondamentale per garantire la corretta applicazione delle norme e la tutela dei diritti degli assicurati.

 

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